| Chiarimenti sul nuovo 5 per mille e sulla sua “rendicontazione” |
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La circolare del 26 marzo 2008 n. 27 della Agenzia delle Entrate precisa che i soggetti destinatari qualificabili come ONLUS od ODV (che se iscritte al relativo Registro Regionale sono ONLUS di diritto) devono anche essere riconosciuti come enti non profit. Il documento precisa che tali soggetti devono quindi rispettare la disciplina degli enti non commerciali senza scopo di lucro e presuppone, inoltre, controlli a posteriori che potrebbero condurre anche alla restituzione del 5 per mille attribuito. Per dare un’idea di cosa potrebbe verificarsi, basterebbe soffermarsi sulle cosiddette presunzioni relative in tema di distribuzione indiretta degli avanzi di gestione, che pur se avvenuta in buona fede, causerebbe comunque la decadenza dal diritto. A ciò farebbero seguito le conseguenze del caso per i legali rappresentanti che hanno inviato la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con cui si confermava la persistenza dei requisiti. Inoltre, la richiamata circolare merita molta attenzione sul punto in cui entra nel merito dell’obbligo di rendicontazione ex legge n. 244/2007. Tale normativa stabilisce il dovere (non si capisce se retroattivo o meno) per gli enti destinatari del contributo del 5 per mille, di redigere una relazione che “consenta di verificare in modo chiaro e trasparente con quali modalità le somme ricevute siano state impiegate e quale ne sia stata la destinazione data alle stesse”. La redazione di tale rapporto dovrà essere effettuata entro un anno dalla ricezione del contributo e dovrà poi essere trasmessa agli uffici competenti per l’erogazione delle somme. Il Ministero potrà anche richiedere l’acquisizione di ulteriore documentazione integrativa, ovviamente anche con possibilità di verifica in loco. L’Ente non profit sarà tenuto a indicare la destinazione delle somme, che avranno un preciso vincolo di utilizzo e non potranno essere investite liberamente. Vi è quindi una assimilazione tra la rendicontazione relativa alle raccolte fondi e la comunicazione delle modalità di utilizzo del 5 per mille. Ciò si aggiunge all’obbligo di tenuta della contabilità e alla redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, di un apposito documento contabile, soprattutto nel caso in cui l’ente stesso utilizzi od intenda utilizzare la “più dai meno versi”. Si assiste, qui, a un chiaro e forte invito verso l’introduzione di scritture contabili in partita doppia, che sotto un certo aspetto è anche il metodo più semplice per dimostrare i dati della gestione. Tornando al 5 per mille, in mancanza di rendicontazione da parte del percepente, le somme distribuite potranno essere revocate e recuperate dall’erario in particolare nei seguenti casi:
Per concludere, mentre con la presente si vuole rimarcare la grossa opportunità di finanziamento per le iniziative messe in atto da parte del Terzo settore, si vuole anche richiamare la massima attenzione al rispetto delle norme previste, mentre le considerazioni conclusive le lascio agli interessati che avranno attentamente valutato gli obblighi e la necessità di ben organizzarsi per adempiere e mantenere le caratteristiche sopra richiamate.
L’amministratore e Tesoriere Nazionale: A. Cicerchia |
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Il “nuovo” cinque per mille è al centro di vecchie e nuove polemiche: da tre anni infatti se ne parla soltanto e ciò riconferma la tesi di chi sosteneva che non sarebbe stato facile “scucire” i fondi alla amministrazione dello Stato una volta che quest’ultimo li ha incamerati.